Riscossione Contributi

La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (Co.N.A.P.I. Nazionale) ha stipulato specifiche convenzioni con l’INPS e l’INAIL per la gestione e la riscossione di contributi associativi, contributi sindacali su pensione e contributi per l’assistenza contrattuale.

Questi accordi, previsti dalla normativa vigente, consentono una gestione semplificata, trasparente e conforme degli oneri contributivi da parte delle imprese e degli iscritti.

Attraverso tali convenzioni, Co.N.A.P.I. offre un supporto concreto nell’amministrazione dei rapporti contributivi, promuovendo efficienza e certezza operativa a beneficio di tutti gli aderenti.

Convenzioni istituzionali con Inps e Inail

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge n.311/1973

La Co.N.A.P.I. Nazionale (già l’Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini – A.P.I.), è convenzionata con INPS e INAIL per la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge n.311/1973, giusta Circolare numero 64 del 6.4.2011.

Chi può aderire?

Tutte le aziende sul territorio nazionale. L’INPS e INAIL riscuoteranno i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari dell’Associazione, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni

Come aderire?

L’adesione può essere effettuata compilando tutti i campi della modulistica predisposta.

 

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi su pensione ai sensi della legge n.485/1972.

La Co.N.A.P.I. Nazionale è convenzionata con INPS per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge n.485 dell’11 agosto 1972, giusta Circolare numero 112 del 26-07-2019.

Il codice INPS assegnato è AZ.

Chi può aderire?

Ai sensi dell’articolo 23 octies della citata legge n. 485/72, hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Il servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ai sensi della anzidetta disposizione e per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364.

A quanto ammonta la trattenuta?

La trattenuta sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio. La stessa è determinata come segue:

– 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

– 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

– 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Come aderire?

L’adesione può essere effettuata compilando tutti i campi della modulistica predisposta.

 

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge n.311/73

La Co.N.A.P.I. Nazionale è convenzionata con INPS per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge n.311/73, giusta Circolare numero 96 del 29 novembre 2023.

Il codice INPS assegnato è “W476”.

Modalità di riscossione.

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale viene effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modifiche e integrazioni, con le medesime modalità e la medesima periodicità.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo, a carico del datore di lavoro, è fissato nella misura dell’1% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità.

Se sei un’impresa aderente Co.N.A.P.I. e desideri accedere alle convenzioni con INPS e INAIL, scarica, compila il modulo di adesione ed invialo a segreteria@conapinazionale.it