Enti Bilaterali

Gli enti bilaterali, regolamentati dal D.Lgs. 276/2003 (noto come “Legge Biagi”), sono organismi istituiti su iniziativa delle principali associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Il legislatore li definisce come sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, con il compito di:

• promuovere un’occupazione regolare e di qualità;

• favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

• pianificare e attuare attività formative, inclusa la formazione professionale in azienda;

• incentivare buone pratiche per l’inclusione sociale e la parità di trattamento;

• gestire fondi mutualistici per la formazione e l’integrazione al reddito;

• certificare contratti di lavoro e la regolarità o congruità contributiva;

• sviluppare iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

• svolgere ulteriori attività previste dalla normativa o dai contratti collettivi di riferimento.

Oltre a queste attività, gli enti bilaterali promuovono studi e ricerche per migliorare il benessere di aziende e lavoratori, individuano piani di welfare specifici, rilasciano pareri di conformità in materia di apprendistato e forniscono aggiornamenti continui sulle novità legislative e su altri servizi di interesse.

La Co.N.A.P.I. Nazionale è parte costituente di più enti bilaterali.

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